Adesivi antisemiti, Lazio multata e niente squalifica. Ma la Procura federale è pronta al ricorso

Pubblicato il 25/01 alle 11:00
26.01.2018 06:30 di  Daniele Rocca  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Adesivi antisemiti, Lazio multata e niente squalifica. Ma la Procura federale è pronta al ricorso
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Alessandro Pizzuti

AGGIORNAMENTO ORE 15:20 - La Procura della FIGC farà appello nei confronti della sentenza del tribunale federale. Questa l'ultim'ora lanciata da 'SkySport24' di qualche minuto fa. Non sembra ancora finito il braccio di ferro tra le parti, con la Lazio che a questo punto aspetta una decisione definitiva in merito alla vicenda del 22 ottobre scorso.

Era attesa per stamattina la sentenza del Tribunale Federale in merito alla vicenda degli adesivi antisemiti. Per la Lazio 50mila euro di ammenda e nessuna squalifica (la Procura aveva chiesto due turni a porte chiuse). Di seguito il comunicato pubblicato sul sito della FIGC: "Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Cesare Mastrocola, in parziale accoglimento del deferimento del Procuratore Federale, ha sanzionato la Lazio con un’ammenda di 50mila euro in merito a quanto accaduto lo scorso 22 ottobre in occasione del match casalingo con il Cagliari valevole per il campionato di Serie A, quando alcuni tifosi avevano introdotto e affisso all’interno della Curva Sud dello Stadio Olimpico diversi adesivi riportanti l’effige di Anna Frank con indosso la maglia della Roma".

Queste le motivazioni che hanno portato alla sentenza: "Alla luce della documentazione in atti il Collegio ritiene fondato il deferimento nei termini che seguono. Non vi è dubbio, infatti, che la gravità dei fatti esposti sia tale dal dover essere oggetto di forte e decisa censura da parte di questo Collegio. L’introduzione nello stadio e, in particolare nel s ettore notoriamente cuore del tifo della AS Roma, del materiale raffigurante, fra l’altro, una figura simbolo dell’olocausto degli Ebrei con indosso una maglietta giallorossa, per il contesto nel quale sono stati diffusi, per la prevedibile e giustificata eco che tale azione ha a vuto, rappresenta un gesto altamente lesivo dei principi e dei valori cui deve necessariamente tendere l’Ordinamento sportivo. Dagli atti prodotti in giudizio, in particolare dal l’informativa di reato allegata al deferimento, emerge chiaramente la presenza di diversi adesivi v olti a schernire la tifoseria avversaria, in ragione di un assurdo e oltremodo oltraggioso rifer imento alla religione ebraica. Tali comportamenti, pertanto, evidentemente provoca tori ed ictu oculi idonei a provocare sentimenti di sdegno e vergogna nell’opinione pubbl ica appaiono chiaramente in contrasto anche con i fondamentali principi sanciti dall’art. 2 dello Statuto della FIGC. Le successive indagini hanno portato ad appurare, s econdo quanto prospettato dalla difesa della SS Lazio, che tale attività sarebbe stata pos ta in essere da 13 tifosi del sodalizio biancazzurro che sono stati oggetto di DASPO (in re altà dalla lettura dei siti internet emergerebbe che i responsabili sono 20), numero esi guo di soggetti in relazione al numero di persone presenti sia all’interno dello stadio, sia all’interno del settore ove si sono verificati i fatti oggetto di deferimento. Orbene il Collegio ritiene, tuttavia, che ai fini d ella valutazione della violazione della disposizione di cui all’art. 11, comma 3 del CGS da parte della Società, debba valutarsi in concreto se la Società stessa abbia adottato tutti i mezzi idonei per cercare di evitare l’illecito. Infatti, come è noto, l’Ordinamento Federale preved e, all’art. 4, comma 3 del CGS FIGC, la responsabilità oggettiva per le Società, per l’oper ato dei propri sostenitori all’interno del campo di gioco. A tale generica disposizione si affianca quella di cui all’art. 11, comma 3 del CGS che afferma la responsabilità della Società per l’introduzione di disegni, emblemi e altro recanti espressioni discriminazione. Orbene, a meno che non si ritenga che la disposizio ne in questione sia un mero pleonasmo rispetto a quanto già previsto dall’art. 4, comma 3 del CGS FIGC, questo Tribunale sostiene Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare - SS 2017-20 18 3 che, nel caso di specie, ricorra, nei confronti del le Società, un’ipotesi di cd. “responsabilità aggravata” sulla falsa riga di quanto previsto per alcune ipotesi tipizzate di responsabilità previste nel codice civile. Com’è noto tale profilo di responsabilità presuppone una presunzione di colpevolezza che ammette, tuttavia, la prova liberatoria qualora si dimostri che il responsabile abbia posto in essere le misure ido nee ad evitare il danno; a conforto di tale tesi soccorre l’art. 13 del CGS che ammette espress amente la cd “prova liberatoria” in presenza di almeno tre circostanze ivi indicate. Se è vero che l’art. 13 CGS fa riferimento, ai fini dell’esclusione della responsabilità, esclusivament e alle condotte tenute dai sostenitori delle Società poste in essere in violazione dell’art. 12 CGS (repressione di fatti violenti), il chiaro riferimento ad ipotesi espressamente previste nell’ art. 11 CGS - vedasi l’art. 13 comma 1, lett. b) e c) CGS - fa propendere per l’applicazione dell e esimenti anche agli illeciti di cui all’art. 11 CGS. Sotto altro profilo è evidente che le violazioni pr eviste agli artt. 11 CGS e seguenti sono strettamente correlate al positivo obbligo in capo alla Società di adottare tutte le misure idonee per la tutela dell’ordine pubblico, previste dall’art. 62 delle NOIF FIGC, e pertanto, sono riconnesse ad uno specifico obbligo di controllo, l a cui correlata sanzione è consequenziale ad una sua specifica violazione, piuttosto che ad u na generica responsabilità oggettiva (per la differenza fra responsabilità aggravata - alla qual e corrispondono specifici obblighi di responsabilità di vigilanza, controllo e diligenza - e responsabilità oggettiva, vedasi Cass., sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651). Nel caso di specie, anche sulla scorta della apprez zabili argomentazioni fornite dalla difesa della SS Lazio, il Collegio ritiene non sussistano i presupposti per ritenere la stessa responsabile della violazione di cui all’art. 11, c omma 3, CGS giacché è stato dimostrato che la Società ha posto in essere tutte le misure idonee e previste dalle normative vigenti per garantire efficaci misure di controllo. Vero è, ino ltre, che gli adesivi introdotti all’interno dello stadio erano di dimensioni talmente ridotte che, an che usando una particolare diligenza, sarebbero facilmente sfuggite ai controlli degli ad detti di sicurezza che, come è stato correttamente osservato, non possono neanche effett uare perquisizioni corporali nei confronti degli spettatori. In altri termini si ritiene che la Società, come ev idenziato dalla difesa, abbia fattivamente posto in essere le condotte di cui all’art. 13, com ma 1 lett. a), b) ed e) CGS, in relazione alla gara in questione e che l’introduzione degli stickers di ridotte dimensioni, ad opera fra l’altro di un esiguo – rispetto al numero complessivo di spett atori - gruppo di sostenitori, non potesse essere impedito. I fattori sopra elencati, tuttavia non possono escl udere la responsabilità oggettiva della Società deferita che, ai sensi dell’art. 4, comma 3 risponde, per l’appunto oggettivamente, dell’operato dei propri sostenitori, all’interno de l campo di gioco, contrario, ovviamente, ai principi sopra indicati. La responsabilità oggettiva sopra cennata fa da log ico corollario, quale norma di chiusura, al principio secondo il quale, nell’ambito dell’Ordina mento sportivo, le Società, anche in funzione del ruolo propulsivo educativo alle stesse riservat o dall’Ordinamento Federale, concorrono, in quanto associate alla FIGC, a realizzare il fine es pressamente indicato all’art. 2, comma 5 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare - SS 2017-20 18 4 dello Statuto FIGC secondo il quale “ La FIGC promuove l’esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza”. Responsabilità che sussiste, secondo i parametri ti pici della “responsabilità per fatto altrui”, ogni qualvolta venga accertato il nesso causale fra la condotta contestata e l’evento cagionato posto in essere da altri soggetti – i sos tenitori - nei confronti dei quali le Società si accollano il rischio in ragione dell’attività eserc itata, senza possibilità di invocare l’assenza di dolo o colpa. Individuata, pertanto, la norma violata, ritiene il Collegio che la sanzione da affliggere non debba essere vincolata ai rigidi parametri di cui a ll’art. 11 del CGS, ma può essere parametrata agli ordinari canoni previsti dall’Ordinamento Fede rale. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto si riti ene non sussistano i presupposti per infliggere la sanzione della disputa di due giornat e a porte chiuse in quanto, in tal modo, verrebbe penalizzata la quasi totalità della tifose ria laziale per il becero comportamento di soli venti persone, subendo un danno economico derivante dalla mancata possibilità di assistere alle gare della propria squadra del cuore, soprattu tto per coloro che sono in possesso di abbonamento. Tale sanzione risulta essere estremamente penalizza nte per la parte di tifoseria sana che, di fatto, sarebbe ostaggio dei comportamenti inqualifi cabili tenuti da pochissimi pseudo tifosi e potrebbe portare al compimento di ulteriori atti em ulativi sempre da parte di pochi sprovveduti che potrebbero provare ulteriore soddisfazione nel constatare quanto il loro comportamento sia in grado di condizionare un’intera tifoseria. Pertanto il Collegio ritiene congrua l’irrogazione della sanzione dell’ammenda pari ad € 50.000,00 (euro cinquantamila/00)."