Procuratori e fisco, una sentenza tributaria fa riflettere il mondo del calcio (parte prima)

06.05.2010 13:33 di  Paolo Montemurro   vedi letture
Fonte: lalaziosiamonoi.it
Procuratori e fisco, una sentenza tributaria fa riflettere il mondo del calcio (parte prima)

Il compenso del procuratore costituisce reddito imponibile per il calciatore. Una sentenza “devastante” della Commissione Tributaria di Roma – parte prima

A cura dell’avv. Roberto Betti – consigliere Federsupporter

La sentenza n. 1/01/10, depositata il 18 gennaio 2010, della sezione prima della Commissione Tributaria Provinciale di Roma segna un … goal importante in favore del Fisco nelle controversie tributarie inerenti alle triangolazioni tra procuratori, calciatori e società di calcio, spesso più perverse di quelle cantate da Renato Zero.
La questione è stata recentemente oggetto di svariati rilievi che l’Agenzia delle Entrate ha effettuato nei confronti di società di calcio (ci risultano in particolare i casi della Lazio e della Juventus, peraltro già apparsi sulla stampa).
L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto in tali contestazioni che i compensi dovuti al procuratore del giocatore, trattandosi di prestazioni effettuate dallo stesso nell’interesse del calciatore, se pagati dalla società da cui il giocatore dipende, costituiscono compensi in natura e quindi, in quanto tali, concorrono a formare il reddito imponibile del calciatore e sono assoggettabili (o, meglio, avrebbero dovuto essere assoggettati) a ritenuta d’acconto IRPEF.
I giudici tributari ritengono, infatti, che a beneficiare dell’attività del procuratore sia esclusivamente il calciatore e, per tale ragione, poiché è la società a sostenere la spesa, il compenso dei procuratori deve considerarsi come un vero e proprio fringe benefit (compenso in natura) pagato dalla società a favore del giocatore che concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente dello stesso, come statuisce l’art. 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sul Reddito).
In realtà, la Commissione ha precisato che, in via astratta, non può ritenersi che un procuratore non possa esercitare la propria attività in favore di una società sportiva, ma ciò non può avvenire contestualmente alla prestazione di un’attività di “mediazione” (o, meglio, di assistenza contrattuale nel momento della stipula di un contratto di lavoro presso una società sportiva) in quanto ciò contrasterebbe con il Regolamento dell’esercizio dell’attività di agente dei calciatori che, all’articolo 3, vieta che l’agente possa svolgere attività di consulenza alla società, qualora determini una situazione di conflitto di interessi con l’attività di agente di calciatore.
La Commissione ha rilevato che la circostanza secondo cui il procuratore abbia effettuato prestazioni in favore della società risulta nel caso di specie contraddetta dai fatti e quindi non provata, lasciando implicitamente desumere, da un lato, che tale prova debba essere fornita dalla società sportiva, dall’altro che se invece fosse stata raggiunta la prova di tale attività in favore della società, la conclusione avrebbe potuto essere diversa.
Va peraltro rilevato che la Commissione non affronta il tema di “quale attività” poi il procuratore avrebbe nel caso di specie svolto in favore della società. Trattandosi di stipula o rinnovo di un contratto di lavoro, tale attività consisterebbe verosimilmente nella mediazione inerente ad un rapporto di lavoro (dipendente, come è il rapporto di lavoro dei giocatori di calcio) e quindi in un’attività vietata dalla legge o, meglio, consentita, a determinate condizioni, solo a specifici operatori tra i quali, in linea generale, i procuratori non rientrano.
La società calcistica, pertanto, avrebbe dovuto effettuare la ritenuta a titolo di acconto sul compenso in natura, ritenuta che ovviamente graverebbe sui compensi monetari spettanti al calciatore, come prescrive l’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Nel caso esaminato dai giudici tributari, come presumibilmente negli altri casi “sotto tiro” da parte dell’Amministrazione Finanziaria infatti, il calciatore professionista aveva dichiarato solo il suo compenso, senza considerare anche il compenso del procuratore. I giudici inoltre rammentano che, qualora il datore di lavoro non effettui la ritenuta o la effettui, ma non la versi all’Erario, l’Ente impositore può chiedere l’adempimento dell’obbligazione tributaria anche al lavoratore. La Commissione, riprendendo le statuizioni in merito della Corte di Cassazione, ha rammentato che, in applicazione del principio di solidarietà nell’obbligazione tributaria tra datore di lavoro e lavoratore (sostituto e sostituito d’imposta), la mancata effettuazione della ritenuta da parte della società datore di lavoro non esime il lavoratore dal dover dichiarare il reddito in natura e pagare le relative imposte.
Il caso esaminato dalla sentenza commentata, a desumere da quanto emerge dalla sua lettura, non è isolato, ma costituisce un comportamento reiterato posto in essere dalla società in questione (la A.S. Roma s.p.a.) per cui è opportuno restare in attesa della trattazione in sede giudiziaria di altri casi, magari riferiti a nomi più eclatanti di quello oggetto della controversia e, conseguentemente, ad importi ben più significativi.
Dal singolo caso che abbiamo commentato si possono trarre conclusioni di carattere più generale. Questo sarà però oggetto di un nostro prossimo intervento.